1. Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo ogni Parte contraente potra' presentare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, la richiesta di convocazione di una conferenza allo scopo di rivedere il presente Accordo. Il Segretario generale notifichera' detta richiesta a tutte le Parti contraenti e indira' una conferenza per la revisione dell'Accordo se entro quattro mesi dalla sua notifica, almeno un terzo delle Parti contraenti gli avra' comunicato il proprio consenso a tale richiesta. 2. Se viene convocata la conferenza conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il Segretario generale avvisera' tutte le Parti contraenti e le invitera' a presentare nel termine di tre mesi le proposte che esse desidererebbero veder esaminate alla conferenza. Il Segretario generale comunichera' a tutte le Parti contraenti l'ordine del giorno provvisorio della conferenza, nonche' il testo di queste proposte almeno tre mesi prima dell'apertura della conferenza. 3. Il Segretario generale invitera' ad ogni conferenza, indetta conformemente al presente articolo, tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9 del presente Accordo, nonche' gli Stati divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 2 del summenzionato articolo 9.

Testo vigente dal 6 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-02;264~accordo-art17 · fonte del testo

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