- Conferenza di revisione.

  • 1)Una Conferenza di revisione sara' convocata dal depositario 5 anni dopo che la presente Convenzione sara' entrata in vigore per riesaminare il funzionamento della Convenzione, in particolare alla luce della sua applicazione, e per studiare ed adottare gli emendamenti opportuni.
  • 2)Dopo quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione il depositario dovra' consultare tutti gli Stati aventi titolo a partecipare alla conferenza di revisione, e dovra' sulla base delle opinioni ricevute preparare a far circolare una bozza di ordine del giorno con gli emendamenti proposti per l'esame da parte della Conferenza.
  • 3)Ulteriori conferenze di revisione saranno similarmente indette ogni 5 anni o in qualsiasi momento dopo la prima Conferenza di revisione, a richiesta di un terzo delle Parti Contraenti della presente Convenzione, a meno che la prima Conferenza di revisione non decida diversamente.
  • 4)Nonostante questo previsto nell'art.52 par. (1), se la presente Convenzione non sara' entrata in vigore entro cinque anni dalla data di adozione dell'atto finale della Conferenza dei Plenipotenziari delle Nazioni Unite su un Codice di condotta per le Conferenze marittime di linea, una Conferenza di revisione sara' convocata, su richiesta di un terzo degli Stati aventi titolo a diventare parti della Convenzione, dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, con riserva di approvazione dell'Assemblea Generale, al fine di esaminare le norme del presente Codice e del suo Annesso e esaminare e adottare gli emendamenti opportuni.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art52 · fonte del testo

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