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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, con allegati, adottata a Ginevra il 21 ottobre 1982
Legge 24 luglio 1985, n. 435
- Aggiornato al
- 22 agosto 1985
- Articoli
- 26
- Versioni storiche
- 70
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel…
- Art. 2- Obiettivo Al fine di agevolare la circolazione internazionale delle merci, la presente…
- Art. 3- Campo d'applicazione 1. La presente Convenzione si applica a tutti i movimenti di merci…
- Art. 4- Coordinamento dei controlli Le Parti contraenti s'impegnano, entro i limiti del…
- Art. 5- Mezzi a disposizione dei servizi Per garantire il buon funzionamento dei servizi di…
- Art. 6- Cooperazione internazionale Le Parti contraenti s'impegnano a collaborare…
- Art. 7- Cooperazione tra paesi vicini Nel caso di attraversamento di una frontiera comune, le…
- Art. 8- Scambio di informazioni Le Parti contraenti si comunicheranno a vicenda, su richiesta…
- Art. 9- Documenti 1. Le Parti contraenti si adopereranno per promuovere, tra di loro e con i…
- Art. 10- Merci in transito 1. Le Parti contraenti accorderanno, nei limiti del possibile, un…
- Art. 11- Ordine pubblico 1. Nessuna disposizione detta presente Convenzione e' di ostacolo…
- Art. 12- Misure d'urgenza 1. Le misure d'urgenza che le Parti contraenti possono essere indotte…
- Art. 13- Allegati 1. Gli allegati alla presente Convenzione fanno parte integrante della…
- Art. 14- Rapporti con altri trattati Ferme restando le disposizioni dell'articolo 6, la presente…
- Art. 15La presente Convenzione non e' di ostacolo all'applicazione di agevolazioni maggiori che…
- Art. 16- Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione 1. La presente Convenzione…
- Art. 17- Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data…
- Art. 18- Denuncia 1. Qualsiasi Parte contraente potra' denunciare la presente Convenzione…
- Art. 19- Estinzione Qualora, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il numero…
- Art. 20- Composizioni delle vertenze 1. Qualsiasi vertenza fra due o piu' Parti contraenti…
- Art. 21- Riserve 1. Qualsiasi Parte contraente potra', nel momento in cui firmera', ratifichera'…
- Art. 22- Procedura di emendamento della presente Convenzione 1. La presente Convenzione…
- Art. 23- Richieste, comunicazioni e obiezioni Il Segretario generale dell'Organizzazione delle…
- Art. 24- Conferenza a scopo di revisione Dopo che la presente Convenzione sia stata in vigore…
- Art. 25- Notifiche Oltre alle notifiche e comunicazioni previste dagli articoli 23 e 24, il…
- Art. 26- Esemplari certificati conformi Dopo il 31.3.1984, il Segretario generale…
