[1]- Ordine pubblico

[2]1. Nessuna disposizione detta presente Convenzione e' di ostacolo all'applicazione di divieti o di restrizioni all'importazione, esportazione o transito imposte per ragioni di ordine pubblico ed in particolare di pubblica sicurezza, di moralita' pubblica, di salute pubblica o di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale 6 della proprieta' industriale, commerciale e intellettuale. 2. Tuttavia, ogni qualvolta cio' sia possibile, e senza compromettere l'efficacia dei controlli, le Parti contraenti cercheranno di applicare ai controlli per i quali si faccia ricorso alle misure di cui al precedente paragrafo 1 le disposizioni della presente Convenzione, in particolare quelle previste agli articoli da 6 a 9.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~art11 · fonte del testo

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