- Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione 1. La presente Convenzione, depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e' aperta alla partecipazione di tutti gli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani e aventi competenza per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nei settori contemplati dalla presente Convenzione. 2. Le organizzazioni di integrazione economica regionale di cui al paragrafo 1 potranno - per le questioni che rientrano nella loro competenza - esercitare a proprio nome i diritti e assumere le responsabilita' che la presente Convenzione conferisce comunque ai loro Stati membri che sono Parti contraenti alla presente Convenzione. In tal caso, gli Stati membri delle citate organizzazioni non saranno autorizzati ad esercitare singolarmente questi diritti, ivi compreso il diritto di voto. 3. Gli Stati cui sopra possono divenire Parti contraenti alla presente Convenzione;

  • a)Depositando uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo averlo firmato; ovvero
  • b)Depositando uno strumento di adesione. 4. La presente Convenzione sara' aperta dall'1 aprile 1983 sino al 31 marzo 1984 incluso, presso l'ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, alla firma di tutti gli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale di cui al paragrafo 1. 5. A partire dall'1 aprile 1983, la Convenzione sara' aperta anche alla loro adesione. 6. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~art16 · fonte del testo

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