[1]- Cooperazione tra paesi vicini

[2]Nel caso di attraversamento di una frontiera comune, le Parti contraenti interessate adotteranno - ogni volta che cio' sia possibile - le misure adeguate per agevolare il passaggio delle merci e in particolare:

  • a)Si adopereranno al fine di organizzare il controllo congiunto delle merci e dei documenti istituendo servizi comuni;
  • b)Si adopereranno al fine di assicurare la corrispondenza - degli orari di apertura dei posti di frontiera, - dei servizi di controllo che vi esercitano la loro attivita', - delle categorie di merci, dei modi di trasporto e dei regimi internazionali di transito doganale che possono esservi accettati o utilizzati.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~art7 · fonte del testo

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