Art. 6 (Accordo)
[1]generiche
[2]Una denominazione ammessa alla protezione in uno dei Paesi dell'Unione particolare, secondo la procedura prevista nell'articolo 5, non potra' essere ivi considerata come divenuta generica, finche' essa si trovi protetta come denominazione d'origine nel Paese d'origine.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
