internazionale. Rifiuto e opposizione al rifiuto. Notificazioni. Tolleranza d'utilizzazione per un tempo determinato 1. La registrazione delle denominazioni di origine sara' effettuata presso l'Ufficio internazionale, a domanda delle Amministrazioni dei Paesi dell'Unione particolare, in nome delle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, titolari del diritto all'uso di queste denominazioni secondo la loro legislazione nazionale. 2. L'Ufficio internazionale notifichera' senza indugio le registrazioni alle Amministrazioni dei diversi Paesi dell'Unione particolare e le pubblichera' in una raccolta periodica. 3. Le Amministrazioni dei Paesi potranno dichiarare che esse non possono assicurare la protezione di una denominazione di origine la cui registrazione sara' stata loro notificata, purche' la loro dichiarazione sia notificata all'Ufficio internazionale, con l'indicazione dei motivi, nel termine di un anno a decorrere dal ricevimento della notificazione della registrazione, e senza che detta dichiarazione possa arrecare pregiudizio, nel Paese in questione, alle altre forme di protezione della denominazione che il titolare di questa potra' pretendere, in conformita' dell'articolo 4 suddetto. 4. Tale dichiarazione non potra' esser opposta dalle Amministrazioni dei Paesi unionisti dopo la scadenza del termine di un anno previsto nell'alinea precedente. 5. L'Ufficio internazionale comunichera', nel termine piu' breve, all'Amministrazione del Paese d'origine ogni dichiarazione fatta nei termini dell'alinea 3 dall'Amministrazione di un altro Paese. L'interessato, avvisato dalla sua Amministrazione nazionale della dichiarazione fatta da un altro Paese, potra' avvalersi, in quest'altro Paese, di tutti i mezzi giudiziari o amministrativi a disposizione dei nazionali del medesimo. 6. Se una denominazione, ammessa alla protezione in un Paese sulla base della notificazione della sua registrazione internazionale, fosse gia' utilizzata da terzi in detto Paese, anteriormente a tale notificazione, l'Amministrazione competente dello stesso avra' facolta' di concedere ai suddetti terzi un termine, non superiore a due anni, per porre fine a questa utilizzazione, purche' ne avvisi l'Ufficio internazionale nei tre mesi successivi alla scadenza del termine di un anno previsto dal precedente alinea 3.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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