[1]Sostituzione della registrazione internazionale alle registrazioni nazionali anteriori

[2]1. Quando un marchio, gia' depositato in uno o piu' Paesi contraenti, sia stato posteriormente registrato dall'Ufficio internazionale al nome dello stesso titolare o del suo avente causa, la registrazione internazionale sara' considerata come sostitutiva delle registrazioni nazionali anteriori, senza pregiudizio dei diritti acquisiti per effetto di queste ultime. 2. L'Amministrazione nazionale e' tenuta, su domanda, a prendere nota, nei suoi registri, della registrazione internazionale.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~accordo-art4bis · fonte del testo

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