Articolo VII PROCEDURA DI ATTUAZIONE 1. Ai fini dell'applicazione del presente Trattato ciascuna delle Parti potra' stabilire procedure e criteri, conformi allo scopo ed all'oggetto del Trattato, in base ai quali decidere se consentire al trasferimento di un condannato. 2. Ciascuna Parte stabilira' per legge o regolamento le procedure necessarie per dare effetto sul suo territorio alle sentenze e condanne pronunciate dalle autorita' giudiziarie dell'altra Parte, e ciascuna Parte conviene di collaborare per lo svolgimento delle procedure stabilite dall'altra Parte. 3. Ciascuna Parte designera' le autorita' che dovranno svolgere le funzioni previste nel presente Trattato.

Testo vigente dal 29 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-27;369~trattato-artvii · fonte del testo

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