[1]TRATTATO DI COOPERAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE PENALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DI THAILANDIA Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Thailandia, Avendo presenti le leggi ed i regolamenti delle Parti contraenti relativi all'applicazione del diritto e desiderosi di intensificare gli sforzi tesi alla cooperazione nel campo dell'applicazione del diritto e dell'amministrazione della giustizia, e Desiderosi di cooperare nell'esecuzione delle sentenze penali consentendo ai condannati di espiare le pene detentive ovvero consistenti in altre forme di privazione della liberta' nel Paese di cui sono cittadini, facilitando in tal modo il loro pieno reinserimento nella societa', Hanno convenuto quanto segue:

[2]Articolo I DEFINIZIONI Ai fini del presente Trattato: 1. Per "Stato trasferente" si intende la Parte da cui il condannato deve essere o e' stato trasferito; 2. Per "Stato ricevente" si intende la Parte nella quale il condannato deve essere o e' stato trasferito; 3. Per "condannato" si intende la persona che, nel territorio di una delle Parti, e' stata giudicata colpevole di un reato ed e' stata condannata da una autorita' giudiziaria ad una pena detentiva ovvero consistente in altra forma di privazione della liberta', o e' stata liberata sotto condizione o e' stata sottoposta ad altra forma di sorveglianza senza detenzione. Detto termine comprende altresi' la persona sottoposta a detenzione, custodia, o sorveglianza ai sensi delle leggi dello Stato trasferente relative ai minori.

Testo vigente dal 29 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-27;369~trattato-arti · fonte del testo

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