Articolo V PROCEDURA DI ESECUZIONE DELLE CONDANNE 1. Salvo che non sia diversamente stabilito dal presente Trattato, il completamento della esecuzione della pena di un condannato trasferito viene effettuato secondo le leggi e le procedure dello Stato ricevente. Lo Stato ricevente puo' anche applicare le proprie leggi e procedure che regolano le modalita' di esecuzione della detenzione o delle altre forme di restrizione della liberta', della sospensione condizionale e di "parole", nonche' quelle che regolano la riduzione dei termini di detenzione o delle altre forme di restrizione della liberta', a seguito di provvedimento di "parole", di liberazione condizionale o di altro tipo di provvedimento. Spetta anche allo Stato trasferente il potere di graziare il condannato o di commutargli la pena e lo Stato ricevente, avuta comunicazione della grazia o della commutazione, vi dara' esecuzione. 2. Lo Stato ricevente puo' applicare le proprie leggi in materia di minori ad ogni condannato che sia considerato minorenne secondo le sua legge, indipendentemente dal fatto che egli sia considerato tale secondo la legge dello Stato trasferente. 3. Nessuna pena privativa della liberta' puo' essere eseguita dallo Stato ricevente in modo tale da prolungarne la durata stabilita dalla sentenza delle autorita' giudiziarie dello Stato trasferente. 4. Le spese sostenute per il trasferimento del condannato o per il completamento della esecuzione della pena sono a carico dello Stato ricevente. 5. Le autorita' di una Parte, a richiesta dell'altra Parte, forniranno rapporti sullo stato di tutti i condannati trasferiti in applicazione del presente Trattato, che contengano, in particolare, dati sulla concessione del "parole" e sulla liberazione di ciascun condannato. Ciascuna Parte potra', in qualsiasi momento, richiedere un rapporto speciale sullo stato della esecuzione di una singola condanna. 6. Il trasferimento di un condannato effettuato in applicazione delle disposizioni del presente Trattato non puo' comportare alcuna ulteriore incapacita' ai sensi della legge dello Stato ricevente oltre quelle che gia' possono risultare di per se' dal fatto della condanna.

Testo vigente dal 29 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-27;369~trattato-artv · fonte del testo

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