Articolo III PROCEDURA PER IL TRASFERIMENTO 1. Ciascuna delle due Parti puo' informare i condannati, ai quali puo' applicarsi il presente Trattato, del contenuto del Trattato stesso. 2. La procedura per i trasferimento ai sensi del presente Trattato deve essere iniziata per via diplomatica mediante una richiesta scritta dello Stato ricevente allo Stato trasferente. Se lo Stato trasferente accoglie la richiesta, ne informa lo Stato ricevente per via diplomatica e da' inizio agli adempimenti per il trasferimento del condannato. 3. Nel decidere in ordine al trasferimento del condannato, le due Parti devono prendere in considerazione la probabilita' che il trasferimento contribuisca alla riabilitazione sociale del condannato o sia comunque nel suo interesse e possono altresi' tenere in conto la natura e la gravita' del reato, gli effetti di esso nello Stato trasferente o nello Stato ricevente, ed ogni circostanza attenuante o aggravante. 4. Un condannato puo' essere trasferito se:

  • a)sia stato condannato alla reclusione a vita; o
  • b)stia espiando una pena che abbia un termine finale stabilito o le autorita' competenti a fissare tale termine vi abbiano provveduto; ovvero
  • c)egli sia soggetto a detenzione, custodia o sorveglianza, ai sensi delle leggi dello Stato trasferente relative ai minori. 5. Lo Stato trasferente fornira' allo Stato ricevente una relazione nella quale siano indicati il reato di cui la persona e' stata giudicata colpevole, il termine finale della pena, il periodo di pena gia' espiato dal condannato ed ogni diritto che spetta al condannato per lavoro svolto, per buona condotta o per carcerazione preventiva. 6. Lo Stato trasferente fornira' allo Stato ricevente una copia certificata conforme di tutte le sentenze e le decisioni riguardanti il condannato pronunciate dalla data del suo arresto nello Stato trasferente. Lo Stato ricevente, qualora ritenga insufficienti tali informazioni, puo' richiederne di ulteriori. 7. La consegna del condannato da parte delle autorita' dello Stato trasferente a quelle dello Stato ricevente sara' effettuata in una localita' dello Stato trasferente concordata tra le Parti. 8. Lo Stato trasferente deve dare allo Stato ricevente la opportunita', ove quest'ultimo lo desideri, di verificare, ad opera del funzionario competente secondo la legge dello Stato ricevente, che il consenso del condannato al trasferimento e' dato volontariamente e nella piena consapevolezza delle conseguenze dello stesso.

Testo vigente dal 29 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-27;369~trattato-artiii · fonte del testo

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