Articolo II CAMPO DI APPLICAZIONE L'applicazione del presente Trattato per il trasferimento dei condannati e' soggetta alle seguenti condizioni: 1. Che i fatti, per i quali la persona da trasferire e' stata giudicata colpevole e condannata, siano tali che sarebbero considerati un reato anche nello Stato ricevente se fossero stati commessi in questo Stato. Questa condizione non sara' interpretata nel senso di richiedere che i reati descritti nelle leggi delle due Parti siano identici per quegli elementi che non incidano sulla natura dei reati stessi. 2. Che il condannato da trasferire sia cittadino dello Stato ricevente. 3. Che il reo da trasferire non abbia commesso un reato:

  • a)contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; ovvero
  • b)contro il Capo dello Stato trasferente o contro un membro della sua famiglia; ovvero
  • c)previsto dalla legislazione in materia di protezione delle opere d'arte nazionali. 4. Che il condannato al momento della richiesta di trasferimento debba ancora espiare almeno un anno della pena inflittagli. 5. Che la sentenza con la quale e' stata inflitta la pena che il condannato sta espiando sia definitiva e che nello Stato trasferente non siano in corso ulteriori o altri procedimenti relativi a quello stesso reato o ad un diverso reato. 6. Che, nell'ipotesi di detenzione o altra forma di privazione della liberta', il condannato, al momento del trasferimento, abbia espiato nello Stato trasferente il periodo minimo di pena eventualmente prescritto dalla legislazione dello Stato trasferente. 7. Che il trasferimento possa essere rifiutato:
  • a)se lo Stato trasferente ritenga che esso metta in pericolo la sua sovranita', la sua sicurezza, il suo ordine pubblico; ovvero
  • b)se il condannato sia anche cittadino dello Stato trasferente.

Testo vigente dal 29 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-27;369~trattato-artii · fonte del testo

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