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Penale
Ratifica ed esecuzione del trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984
Legge 27 luglio 1988, n. 369
- Aggiornato al
- 29 agosto 1988
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 12
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di coooperazione…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla…
- Art. 3All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 60 milioni annui…
- Art. 4La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
- Art. iTRATTATO DI COOPERAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE PENALI TRA IL GOVERNO DELLA…
- Art. iiArticolo II CAMPO DI APPLICAZIONE L'applicazione del presente Trattato per il…
- Art. iiiArticolo III PROCEDURA PER IL TRASFERIMENTO 1. Ciascuna delle due Parti puo' informare i…
- Art. ivArticolo IV RISERVA DI GIURISDIZIONE Per quanto attiene alle condanne da eseguire in…
- Art. vArticolo V PROCEDURA DI ESECUZIONE DELLE CONDANNE 1. Salvo che non sia diversamente…
- Art. viArticolo VI TRANSITO DEI CONDANNATI Se una delle Parti addiviene ad un accordo con un…
- Art. viiArticolo VII PROCEDURA DI ATTUAZIONE 1. Ai fini dell'applicazione del presente Trattato…
- Art. viiiArticolo VIII DISPOSIZIONI FINALI 1. Il presente Trattato sara' soggetto a ratifica ed…
