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Civile
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989 · Legge 5 ottobre 1991, n. 338
- Aggiornato al
- 31 ottobre 1991
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- Art. 1CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA PER…
- Art. 2GIURIDICA 1. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano, nel territorio dell'altra…
- Art. 3DALLA "CAUTIO IUDICATUM SOLVI" 1. Ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio di…
- Art. 4PATROCINIO E DISPENSA DALLE TASSE E DAGLI ANTICIPI 1. I cittadini di ciascuna delle Parti…
- Art. 5DALLA LEGALIZZAZIONE Gli originali e le copie autentiche degli atti, dei documenti e…
- Art. 6GIURIDICHE Le disposizioni della presente Convenzione riguardanti i cittadini di ciascuna…
- Art. 7DELL'ASSISTENZA Ciascuna Parte, in conformita' con le disposizioni della presente…
- Art. 8DELL'ASSISTENZA L'assistenza e' rifiutata se l'esecuzione della domanda puo' portare…
- Art. 9Le autorita' competenti per le comunicazioni, ai fini della presente Convenzione, sono…
- Art. 10Le domande di assistenza sono accompagnate da una traduzione nella lingua della Parte…
- Art. 11L'esecuzione dell'assistenza non puo' dar luogo a rimborso di spese. Tuttavia la Parte…
- Art. 12ROGATORIE 1. La commissione rogatoria contiene le indicazioni seguenti: a) l'autorita'…
- Art. 13DELLE COMMISSIONI ROGATORIE 1. Per l'esecuzione della comissione rogatoria si applica la…
- Art. 14NOTIFICAZIONE DI ATTI 1. Alla notificazione di atti si applicano i paragrafi 1, 2 e 4…
- Art. 15DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE 1. Se la domanda ha ad oggetto la notificazione di una…
- Art. 16Le sentenze pronunciate in materia civile dalle autorita' giudiziarie di ciascuna parte…
- Art. 17Ai fini della presente Convenzione l'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza…
- Art. 18DA PRESENTARE La Parte che chiede il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza deve…
- Art. 19GIUDIZIARIE 1. Gli atti ricevuti da notaio e le transazioni concluse davanti…
- Art. 20Nei procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, degli atti ricevuti…
- Art. 21ED ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata ed entrera' in vigore il…
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