[1]DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE

[2]1. Se la domanda ha ad oggetto la notificazione di una citazione a comparire nella Parte richiedente, il testimone od il perito che non vi ottempera non puo' essere sottoposto dalla Parte richiesta a sanzioni o misure coercitive. 2. Al testimone ed al perito spettano il rimborso delle spese di viaggio, nonche' la corresponsione delle altre somme previste dalla legge della Parte richiedente. 3. Nei casi in cui la domanda ha ad oggetto la citazione di una persona a comparire nella Parte richiedente, la persona citata, se compare, non puo' essere perseguita, giudicata o arrestata in vista dell'esecuzione di una pena ne' sottoposta a qualsiasi altra restrizione della liberta' personale per fatti commessi prima dell'arrivo nel territorio della Parte richiedente. 4. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano se la persona comparsa, avendone avuto la possibilita', non ha lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quindici giorni dal momento in cui sia stato comunicato dall'autorita' competente che la sua presenza non e' piu' necessaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno. 5. La disposzione del paragrafo 3, per quanto riguarda il divieto di perseguire e giudicare, non preclude la possibilita' di un procedimento giudiziario in contumacia se tale procedimento e' previsto dalla legge della Parte richiedente.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;338~convenzione-art15 · fonte del testo

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