[1]ROGATORIE

[2]1. La commissione rogatoria contiene le indicazioni seguenti:

  • a)l'autorita' giudiziaria richiedente;
  • b)autorita' giudiziaria richiesta, ove possibile;
  • c)il procedimento per il quale e' domandata;
  • d)l'identita' e il recapito delle parti e dei loro rappresentanti;
  • e)l'oggetto, con la specificazione degli atti da espletare;
  • f)ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti. 2. Qualora la commissione rogatoria ha ad oggetto l'audizione di persone, essa contiene altresi' l'identita' e il recapito delle stesse e le domande da porre loro.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;338~convenzione-art12 · fonte del testo

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