[1]DA PRESENTARE

[2]La Parte che chiede il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza deve presentare:

  • a)una copia autentica ed integrale della sentenza;
  • b)una attestazione comprovante che la sentenza e' passata in giudicato ed e' esecutiva;
  • c)un documento comprovante la regolare citazione del convenuto, in caso di contumacia, salvo che cio' non risulti dalla sentenza stessa;
  • d)un documento comprovante che l'incapace e' stato regolarmente rappresentato, salvo che cio' non risulti dalla sentenza stessa;
  • e)una traduzione certificata conforme ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 della presente Convenzione della sentenza e dei documenti sopra indicati nella lingua della Parte ove viene richiesto il riconoscimento o l'esecuzione.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-10-05;338~convenzione-art18 · fonte del testo

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