[1]NOTIFICAZIONE DI ATTI

[2]1. Alla notificazione di atti si applicano i paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 13 della presente Convenzione. 2. La prova dell'avvenuta notificazione e' data da una ricevuta datata e firmata dal destinatario e dalla persona che ha consegnato l'atto o da una attestazione dell'autorita' competente dalla quale risultino la persona che ha ricevuto l'atto, la sua qualita', la data, il luogo e le modalita' della consegna. Se il destinatario rifiuta di ricevere l'atto, di tale circostanza si fa menzione nell'attestazione.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-10-05;338~convenzione-art14 · fonte del testo

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