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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo alla concessione di cure mediche alle persone in soggiorno temporaneo · Legge 25 luglio 1988, n. 335
Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo alla concessione di cure mediche alle persone in soggiorno temporaneo, adottato a Ginevra il 17 ottobre 1980
- Aggiornato al
- 11 agosto 1988
- Articoli
- 21
- Versioni storiche
- 24
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO EUROPEO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI CURE MEDICHE ALLE…
- Art. 2Sono ammesse a beneficiare delle disposizioni del presente Accordo tutte le persone che…
- Art. 3Il presente Accordo si sostituisce alle corrispondenti disposizioni di ogni Convenzione…
- Art. 4Le persone ammesse a beneficiare delle disposizioni del presente Accordo ed il cui stato…
- Art. 5Per beneficiare delle cure mediche in base alle di sposizioni del paragrafo 1…
- Art. 6Le spese di cure mediche sostenute dall'istituzione del luogo di soggiorno, ai sensi…
- Art. 7Qualora, ai sensi del presente Accordo, l'istituzione di una Parte Contraente sia…
- Art. 8Le autorita' competenti delle Parti Contraenti si comunicano: a) ogni informazione utile…
- Art. 9Il beneficio di esenzioni o riduzioni di tasse, timbri, diritti di cancelleria o di…
- Art. 10Le domande o i ricorsi che avrebbero dovuto essere presentati, ai sensi della…
- Art. 11Controversia che sorga tra due o piu' Parti Contraenti, relativa all'interpretazione o…
- Art. 12allegati di cui al paragrafo 2 dell'articolo 2 ed al paragrafo 1 dell'articolo 3, come…
- Art. 13Il presente Accordo e' aperto alla firma di ogni Stato europeo presso l'Uffio…
- Art. 14Successivamente alla scadenza di un periodo di due anni a partire dalla data di entrata…
- Art. 15Nei rapporti tra uno Stato aderente ed una Parte Contraente che non abbia espresso…
- Art. 16Il presente Accordo rimarra' in vigore senza limitazione di durata. 2. Tuttavia, ogni…
- Art. 17Alla scadenza di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore…
- Art. 18Le notifiche di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2, al paragrafo 2 dell'articolo 3, ai…
- Art. 19Dal momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, una copia autenticata conforme…
- Art. 20Due o piu' Parti Contraenti potranno concludere, in caso di necessita', intese bilaterali…
- Art. 21esemplare originale dei testi francese, tedesco, inglese, spagnolo e russo del presente…
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