1. Nei rapporti tra uno Stato aderente ed una Parte Contraente che non abbia espresso opposizione all'adesione di questo Stato, il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso nel quale sara' scaduto il termine di sei mesi a disposizione di tale Parte, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 14, al fine di esprimere un'opposizione o, nei confronti di uno Stato europeo di cui al paragrafo 3 dell'articolo 14, il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui sara' avvenuto il deposito del suo strumento di ratifica. 2. Le Parti Contraenti notificheranno, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18, le disposizioni dei comma a), b) o c) del paragrafo 1 dell'articolo 6 che hanno convenuto di applicare nei loro reciproci rapporti. 3. Qualora due o piu' Parti Contraenti non siano addivenute ad un accordo relativo all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente del presente articolo e, se del caso, ad un Accordo di cui al paragrafo 2 dell'articolo 7, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo nei loro confronti, tale Accordo avra' effetto tra le Parti solo al momento in cui questi Accordi diverranno applicabili nei loro reciproci rapporti. 4. Nei casi di cui al paragrafo precedente del presente articolo, le Parti Contraenti in causa notificheranno, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18, la data alla quale il presente Accordo entrera' in vigore tra di loro.

Testo vigente dal 11 agosto 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-07-25;335~accordo-art15 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari