1. Il beneficio di esenzioni o riduzioni di tasse, timbri, diritti di cancelleria o di registrazione, previsti dalla legislazione di una Parte Contraente per atti o documenti da produrre in applicazione della legislazione di detta Parte, e' esteso agli atti o documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione di un'altra Parte Contraente o del presente Accordo. 2. Qualsiasi atto, documento o scritto a carattere ufficiale da produrre ai fini dell'applicazione del presente Accordo e' dispensato dalla autenticazione e da ogni altra analoga formalita'.

Testo vigente dal 11 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;335~accordo-art9 · fonte del testo

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