1. Per beneficiare delle cure mediche in base alle di sposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 4, l'interessato deve fornire la prova del suo diritto alle cure mediche, ai sensi della legislazione di una Parte Contraente che non sia quella sul cui territorio si trova. 2. La prova di cui al paragrafo precedente del presente articolo, e' fornita mediante un attestato rilasciato dall'istituzione competente, sulla base di un modello concordato tra le Autorita' competenti delle Parti Contraenti. 3. Qualora l'interessato abbia diritto alle cure mediche, ai sensi della legislazione di una Parte Contraente che garantisce tale diritto a tutti i cittadini o residenti di detta Parte, l'interessato puo' essere autorizzato a produrre, invece dell'attestato di cui al paragrafo precedente del presente articolo, il suo passaporto o altra carta d'identita' riconosciuta come equivalente, qualora le autorita' competenti delle Parti Contraenti in causa abbiano deciso in tale senso di comune accordo. 4. In caso di urgenza assoluta le cure mediche non possono essere rifiutate all'interessato per il motivo che non e' in grado di presentare tempestivamente l'attestato di cui al paragrafo 2 o di produrre uno dei documenti di cui al precedente paragrafo del presente articolo. Tuttavia, in questo caso, l'istituzione del luogo di soggiorno si rivolge all'istituzione competente per determinare se l'interessato e' ammesso a beneficiare delle disposizioni del presente Accordo. Malgrado le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 2, le Parti Contraenti che hanno convenuto di applicare le disposizioni del comma b) o del comma c) del paragrafo 1 dell'articolo 6 potranno regolare di comune accordo le difficolta' derivanti dall'applicazione della frase precedente del presente paragrafo. 5. Qualora la vita o la salute dei una persona il cui stato richiede cure mediche sia gravemente minacciata, o se si tratta di una persona ricoverata di meno di 18 anni, e separata dalla sua famiglia, e' auspicabile, nell'interesse della persona interessata, informare l'autorita' consolare della Parte Contraente sul cui territorio detta persona risiede.

Testo vigente dal 11 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;335~accordo-art5 · fonte del testo

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