1. Sono ammesse a beneficiare delle disposizioni del presente Accordo tutte le persone che possono far valere un diritto a cure mediche in base alla legislazione di una Parte Contraente, o che potrebbero far valere un diritto a cure mediche in base alla legislazione di detta Parte, se si trovassero sul suo territorio. 2. Tuttavia, qualora la legislazione di una Parte Contraente comporti vari regimi di cure mediche, questa Parte puo' precisare all'allegato I i regimi di cure mediche previsti dalla sua legislazione e ai quali il presente Accordo e' applicabile, nei suoi rapporti con qualsiasi altra Parte Contraente con la quale ha convenuto di applicare le disposizioni del comma b) o del comma c) del paragrafo 1 dell'articolo 6. 3. Ogni Parte Contraente interessata notifichera', in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18, ogni emendamento da apportare all'allegato I.

Testo vigente dal 11 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;335~accordo-art2 · fonte del testo

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