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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 · Legge 25 luglio 1988, n. 334
- Aggiornato al
- 11 agosto 1988
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- 25
- Versioni storiche
- 30
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE Gli Stati…
- Art. 2generali 1. Le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia cooperazione…
- Art. 3per il trasferimento 1. Una persona condannata puo' essere trasferita in applicazione…
- Art. 4di fornire informazioni 1. Ogni persona condannata alla quale puo' essere applicata la…
- Art. 5e risposte 1. Le domande e le risposte devono essere formulate per iscritto. 2. Le…
- Art. 6da allegare 1. Lo Stato di esecuzione deve, a richiesta dello Stato di condanna, fornire…
- Art. 7e verifica 1. Lo Stato di condanna garantira' che la persona che deve dare il consenso al…
- Art. 8del trasferimento per lo Stato di condanna 1. La presa in carico della persona condannata…
- Art. 9del trasferimento per lo Stato di esecuzione 1. Le autorita' competenti dello Stato di…
- Art. 10dell'esecuzione 1. In caso di continuazione dell'esecuzione, lo Stato di esecuzione e'…
- Art. 11della condanna 1. In caso di conversione della condanna si applica la procedura prevista…
- Art. 12, amnistia, commutazione Ciascuna Parte puo' accordare la grazia, l'amnistia o la…
- Art. 13della sentenza Soltanto lo Stato di condanna ha diritto di decidere sulle domande di…
- Art. 14dell'esecuzione Lo Stato di esecuzione deve cessare l'esecuzione della pena non appena e'…
- Art. 15concernenti l'esecuzione Lo Stato di esecuzione fornisce informazioni allo Stato di…
- Art. 16Una Parte deve, ai sensi della propria legge, accogliere una richiesta di transito sul…
- Art. 17e spese 1. Le informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafi da 2 a 4, debbono essere…
- Art. 18ed entrata in vigore 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri…
- Art. 19degli Stati non membri 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il…
- Art. 20territoriale 1. Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito dello…
- Art. 21nel tempo La presente Convenzione sara' applicabile all'esecuzione di condanne…
- Art. 22con altre convenzioni ed accordi. 1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e…
- Art. 23amichevole Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa sara'…
- Art. 24Ogni Parte puo' in qualsiasi momento denunciare la presente Convenzione, con una notifica…
- Art. 25Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del…
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