Art. 11 (Convenzione)
della condanna 1. In caso di conversione della condanna si applica la procedura prevista dalla legge dello Stato di esecuzione. All'atto della conversione, l'autorita' competente:
- a)e' vincolata alla constatazione dei fatti cosi' come figurano esplicitamente o implicitamente nella sentenza pronunciata nello Stato di condanna;
- b)non puo' convertire una sanzione privativa della liberta' in una sanzione pecuniaria;
- c)deve dedurre integralmente il periodo di privazione di liberta' espiato dalla persona condannata; e
- d)non deve aggravare la posizione penale della persona condannata e' non vincolata dal minimo della pena eventualmente previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per il reato o i reati commessi. 2. Se la procedura di conversione ha luogo dopo il trasferimento della persona condannata, lo Stato di esecuzione deve tenere in custodia questa persona o adottare altre misure idonee ad assicurare la sua presenza nello Stato di esecuzione fino al termine della procedura stessa.
Testo vigente dal 11 agosto 1988
