da allegare 1. Lo Stato di esecuzione deve, a richiesta dello Stato di condanna, fornire a quest'ultimo:

  • a)un documento o una dichiarazione da cui risulti che la persona condannata e' suo cittadino;
  • b)una copia delle disposizioni di legge dello Stato di esecuzione da cui risulti che gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna nello Stato di condanna costituiscono reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio;
  • c)una dichiarazioine contenente le informazioni previste all'art. 9, paragrafo 2. 2. In caso di richiesta di trasferimento, lo Stato di condanna deve fornire i seguenti documenti allo Stato di esecuzione, salvo che l'uno o l'altro dei due Stati abbia gia' comunicato che non dara' il suo consenso per il trasferimento:
  • a)una copia autenticata della sentenza e delle disposizioni di legge su cui e' fondata;
  • b)una dichiarazione che indichi il periodo di pena gia' scontata, incluse tutte le informazioni relative alla custodia cautelare, al condono di pena o a qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;
  • c)una dichiarazione da cui risulti il consenso al trasferimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d); e
  • d)quando sara' il caso, ogni rapporto medico o sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento nello Stato di condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione del trattamento nello Stato di esecuzione. 3. Ciascuno Stato puo' chiedere di ricevere uno qualunque dei documenti o dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 prima di fare una richiesta di trasferimento o di prendere la decisione di accettare o rifiutare il trasferimento.

Testo vigente dal 11 agosto 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-07-25;334~convenzione-art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari