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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983
Legge 25 luglio 1988, n. 334
- Aggiornato al
- 11 agosto 1988
- Articoli
- 5
- Versioni storiche
- 30
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere…
- Art. 3Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della convenzione e' esclusa l'applicazione della…
- Art. 4All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 160 milioni per…
- Art. 5La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
