con altre convenzioni ed accordi. 1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da trattati di estradizione ed altri trattati di cooperazione internazionale in materia penale che prevedono il trasferimento di persone detenute allo scopo di confronti o testimonianze. 2. Due o piu' Parti che abbiano gia' concluso, o concludano in futuro, un accordo o un trattato sul trasferimento delle persone condannate, ovvero che abbiano regolato, o regolino in futuro, in un altro modo le loro relazioni in questo campo, avranno la facolta' di applicare detto accordo o trattato o intesa al posto della presente Convenzione. 3. La presente Convenzione non pregiudica il diritto degli Stati che sono Parti della Convenzione europea sulla validita' internazionale dei giudizi repressivi di concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali, relativi a materie regolate da quella Convenzione e diretti a completare le disposizioni o facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti. 4. Se una domanda di trasferimento rientra nell'ambito di applicazione della presente Convenzione e della Convenzione europea sulla validita' internazionale dei giudizi repressivi o di un altro accordo o trattato relativo al trasferimento delle persone condannate, lo Stato richiedente deve, quando formula la domanda, precisare sulla base di quale strumento essa viene formulata.

Testo vigente dal 11 agosto 1988

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-07-25;334~convenzione-art22 · fonte del testo

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