Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990 · Legge 9 agosto 1993, n. 328
- Aggiornato al
- 28 agosto 1993
- Articoli
- 44
- Versioni storiche
- 58
- Art. 1Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della presente…
- Art. 2- Confisca 1. Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura…
- Art. 3- Indagini e misure provvisorie Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di…
- Art. 4- Speciali poteri e tecniche di investigazione 1. Ciascuna Parte adotta tutte le misure…
- Art. 5- Mezzi giuridici di tutela Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra…
- Art. 6- Reati di riciclaggio 1. Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislavite e di altra…
- Art. 7- Principi generali e misure per la cooperazione internazionale 1. Le Parti cooperano fra…
- Art. 8- Obbligo di prestare assistenza Le Parti, a richiesta, si prestano la piu' ampia…
- Art. 9- Esecuzione dell'assistenza L'assistenza a norma dell'articolo 8 viene prestata nei modi…
- Art. 10- Informazioni spontanee Senza con cio' pregiudicare le proprie indagini o i propri…
- Art. 11- Obbligo di adottare misure provvisorie 1. A richiesta di un'altra Parte che abbia…
- Art. 12- Esecuzione delle misure provvisorie 1. Le misure provvisorie di cui all'articolo 11…
- Art. 13- Obbligo di confisca 1. La Parte che ha ricevuto da un'altra Parte richiesta di confisca…
- Art. 14- Esecuzione della confisca 1. Le procedure per ottenere ed eseguire la confisca prevista…
- Art. 15- Beni confiscati Dei beni confiscati dalla Parte richiesta dispone la stessa Parte…
- Art. 16- Diritto di esecuzione e ammontare massimo della confisca. 1. La richiesta di confisca…
- Art. 17- Pene detentive in caso di inadempienza Se la Parte richiedente lo ha esplicitamente…
- Art. 18- Motivi di rifiuto 1. La cooperazione ai sensi del presente capitolo puo' essere…
- Art. 19- Rinvio La Parte richiesta puo' rinviare l'esecuzione della richiesta se i relativi atti…
- Art. 20- Accoglimento parziale o condizionamento della richiesta Prima di rifiutare o di…
- Art. 21- Notificazione di documenti 1. Le Parti si prestano assistenza nella misura piu' ampia…
- Art. 22- Riconoscimento delle decisioni straniere 1. Nell'esaminare le richieste di cooperazione…
- Art. 23- Autorita' centrale 1. Le Parti designano una autorita' centrale o, se necessario, piu'…
- Art. 24- Comunicazione diretta 1. Le autorita' centrali comunicano direttamente tra di loro. 2…
- Art. 25- Forma della richiesta e lingua 1. Tutte le richieste di cui al presente capitolo devono…
- Art. 26- Legalizzazione I documenti trasmessi a norma del presente capitolo sono esenti da ogni…
- Art. 27- Contenuto della richiesta 1. Ogni richiesta di cooperazione a norma del presente…
- Art. 28- Richieste irregolari 1. Se la richiesta non e' conforme alle disposizioni del presente…
- Art. 29- Pluralita' di richieste 1. Se la Parte richiesta riceve piu' di una richiesta ai sensi…
- Art. 30- Obbligo di motivare La Parte richiesta deve fornire i motivi della propria decisione di…
- Art. 31- Informazioni 1. La Parte richiesta informa prontamente la Parte richiedente: a…
- Art. 32- Limitazione dell'uso 1. La Parte richiesta puo' subordinare l'esecuzione di una…
- Art. 33- Riservatezza 1. La Parte richiedente puo' esigere che la Parte richiesta mantenga…
- Art. 34- Spese Le spese ordinarie di esecuzione della richiesta sono a carico della Parte…
- Art. 35- Danni 1. Qualora venga promossa azione legale per il riconoscimento della…
- Art. 36- Firme ed entrata in vigore 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati…
- Art. 37- Adesione alla Convenzione 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il…
- Art. 38- Applicazione territoriale 1. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito del…
- Art. 39- Relazione con altre convenzioni e accordi 1. La presente Convenzione non fa venir meno…
- Art. 40- Riserve 1. Ciascuno Stato puo', al momento della firma o del deposito del proprio…
- Art. 41- Emendamenti 1. Emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da…
- Art. 42- Risoluzione delle vertenze 1. Il Comitato Europeo per i Problemi Criminali del…
- Art. 43- Denuncia 1. Ciascuna Parte puo' in qualsiasi momento denunciare la presente Convenzione…
- Art. 44- Comunicazioni Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa provvede a comunicare agli…
Altre partizioni dell’atto
Stai sfogliando «Convenzione». torna al corpo dell’atto
