- Risoluzione delle vertenze 1. Il Comitato Europeo per i Problemi Criminali del Consiglio d'Europa deve essere tenuto informato circa l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione. 2. In caso di vertenza fra le Parti circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, esse devono cercare di risolvere la vertenza attraverso negoziati o con qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta, compreso il riferimento della vertenza al Comitato Europeo per i Problemi Criminali, ad un Collegio arbitrale la cui decisione sara' vincolante per le Parti, o alla Corte Internazionale di Giustizia, a seconda di quando le Parti interessate decideranno di comune accordo.

Testo vigente dal 28 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328~convenzione-art42 · fonte del testo

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