- Adesione alla Convenzione 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato del Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato gli Stati Contraenti della Convenzione, possono invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio, che non abbia partecipato alla sua elaborazione, ad accedere alla Convenzione, in virtu' di decisione presa con maggioranza prevista dall'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e con il voto unanime dei rappresentanti degli Stati Contraenti aventi diritto di far parte del Comitato. 2. Rispetto agli Stati che hanno aderito la Convenzione entra in vigore nel primo giorno del mese successivo allo spirare del periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 28 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328~convenzione-art37 · fonte del testo

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