- Esecuzione delle misure provvisorie 1. Le misure provvisorie di cui all'articolo 11 sono eseguite nei modi consentiti dalla legge interna della Parte richiesta e in conformita' con tale legge, e, nella misura non incompatibile con essa, secondo le procedure specificate nella richiesta. 2. Prima di revocare qualsiasi misura provvisoria adottata a norma del presente articolo, in tutti i casi in cui cio' e' possibile, la Parte richiesta da' alla Parte richiedente la possibilita' di esporre i suoi motivi a favore del mantenimento della misura.

Testo vigente dal 28 agosto 1993

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328~convenzione-art12 · fonte del testo

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