- Confisca 1. Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di procedere alla confisca di strumenti e di proventi, o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi. 2. Ciascuna Parte, al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, puo', con dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto ai reati o alle categorie di reati specificati nella predetta dichiarazione.

Testo vigente dal 28 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328~convenzione-art2 · fonte del testo

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