1. I beni respinti dagli agenti dello Stato limitrofo al controllo di uscita e rinviati nello Stato limitrofo a richiesta della persona interessata prima dell'inizio del controllo di entrata nello Stato di soggiorno, non sono sottoposti alle norme riguardanti l'esportazione, ne' al controllo di uscita dello Stato di soggiorno. 2. Alle persone respinte dagli agenti dello Stato di entrata non puo' essere rifiutato il ritorno nello Stato di uscita. Parimenti non puo' essere rifiutata la reimportazione nello Stato di uscita dei beni la cui importazione e' stata vietata dagli agenti dello Stato di entrata.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~art9 · fonte del testo

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