1. Gli agenti dello Stato limitrofo, salvo quanto diversamente previsto nei successivi commi del presente articolo, non sono autorizzati a fermare od arrestare nello Stato di soggiorno e trasferire nello Stato limitrofo le persone che, provenienti dallo Stato di soggiorno, si recano nella zona per motivi diversi dall'attraversamento della frontiera, tranne che nel caso in cui tali persone commettano nella zona infrazioni alle norme relative al controllo dello Stato limitrofo. 2. Gli agenti dello Stato limitrofo non sono autorizzati a fermare od arrestare nello Stato di soggiorno i cittadini di tale Stato, ne' a trasferirli nello Stato limitrofo. Essi possono tuttavia, in base alle norme del proprio diritto interno, condurre tali persone nel loro ufficio di controllo nello Stato di soggiorno o, in mancanza di quello, nell'ufficio di controllo dello Stato di soggiorno, al fine di assumere sommarie informazioni. Nel primo dei casi suddetti, su richiesta della persona interessata che dovra' essere informata dei propri diritti in proposito, deve essere presente durante l'assunzione di tali informazioni un agente dello Stato di soggiorno. 3. Le persone che invocano il diritto d'asilo dello Stato di soggiorno, possono essere accompagnate per essere sentite dagli agenti dello Stato limitrofo al loro ufficio di controllo nello Stato di soggiorno o, in mancanza di quello, nell'ufficio di controllo dello Stato di soggiorno. Nel primo dei due casi suddetti deve essere presente all'assunzione delle informazioni un agente dello Stato di soggiorno. Dopo l'assunzione delle informazioni, la persona interessata dovra' essere consegnata agli agenti dello Stato di soggiorno. Le Autorita' competenti dello Stato di soggiorno decidono in merito alla concessione del diritto di asilo. 4. Gli agenti dello Stato limitrofo non sono autorizzati a fermare, arrestare nello Stato di soggiorno e trasferire nello Stato limitrofo, una persona al fine della estradizione verso Stati terzi.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~art6 · fonte del testo

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