1. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliscono di comune accordo:

  • 1)gli impianti necessari per gli uffici dello Stato limitrofo nello Stato di soggiorno;
  • 2)i compartimenti da riservare agli agenti incaricati del controllo in corso di viaggio. 2. I compartimenti di cui al comma 1 numero 2) devono essere messi a disposizione gratuitamente. Le indennita' per l'utilizzo degli impianti di cui al comma 1 numero 1) devono essere stabilite a norma del diritto privato.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~art18 · fonte del testo

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