1. Gli agenti dello Stato limitrofo che risiedono nello Stato di soggiorno, beneficiano, ai sensi delle norme dello Stato di soggiorno - all'atto del loro insediamento o della costituzione del loro focolare nello Stato di soggiorno o in occasione del rientro nello Stato limitrofo - della franchigia da qualsiasi diritto di entrata o di uscita per le loro masserizie, per gli effetti personali, compresi i veicoli, e per le abituali provviste domestiche. Tale agevolazione si estende anche alle persone che nelle circostanze di cui sopra fanno parte del loro nucleo familiare. La franchigia e' subordinata alla condizione che questi beni siano in libera circolazione nello Stato di provenienza. 2. Detti agenti, nonche' i membri del loro nucleo familiare, sono esentati in materia di diritto pubblico da ogni prestazione personale o in natura nello Stato di soggiorno. In materia di nazionalita' e di servizio militare essi sono considerati come aventi la loro residenza nel territorio dello Stato limitrofo. Nello Stato di soggiorno essi non sono soggetti ad alcuna imposta o tassa che non debba essere corrisposta anche dai cittadini dello Stato di soggiorno che risiedono nello stesso Comune. 3. Gli agenti dello Stato limitrofo che non risiedono nello Stato di soggiorno, sono ivi esentati, in materia di diritto pubblico, da ogni prestazione personale o in natura. 4. Per quanto concerne le retribuzioni degli agenti dello Stato limitrofo valgono gli accordi vigenti fra gli Stati contraenti in materia di doppia imposizione. 5. Le retribuzioni degli agenti dello Stato limitrofo non sono sottoposte ad alcuna restrizione in materia valutaria. Detti agenti possono, in particolare, liberamente trasferire nello Stato limitrofo i loro risparmi derivanti dalle suddette retribuzioni osservando le procedure in vigore nello Stato di soggiorno.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~art16 · fonte del testo

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