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Penale
Trattato
Ratifica ed esecuzione del trattato di mutua assistenza in materia penale fra la Repubblica italiana e l'Australia, fatto a Melbourne il 28 ottobre 1988 · Legge 24 luglio 1993, n. 303
- Aggiornato al
- 19 agosto 1993
- Articoli
- 20
- Versioni storiche
- 23
- Art. 1TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUSTRALIA…
- Art. 2' CENTRALI Agli effetti del presente Trattato, qualsiasi richiesta dovra' essere…
- Art. 3DELLA RICHIESTA 1. La richiesta di assistenza deve indicare: a) l'autorita' che conduce…
- Art. 4COMPLEMENTARI Lo Stato richiesto, se ritiene che gli elementi contenuti nella domanda non…
- Art. 5DELLE RICHIESTE 1. L'autorita' centrale dello Stato richiesto dovra' soddisfare…
- Art. 6DELL'ASSISTENZA 1. Ciascuno Stato puo' rifiutare l'assistenza richiesta se: a) il reato…
- Art. 7DEL MATERIALE Lo Stato richiedente deve, a domanda, restituire allo Stato richiesto non…
- Art. 8DELLA RISERVATEZZA E RESTRIZIONI SULL'USO DI TESTIMONIANZE ED INFORMAZIONI 1. Lo Stato…
- Art. 9DI DOCUMENTI 1. Ciascuno Stato contraente provvedera', su domanda, alla notifica di atti…
- Art. 10DI PROVE NELLO STATO RICHIESTO 1. Ciascuno Stato, su domanda, assumera' prove…
- Art. 11DI PERSONE NELLA PARTE RICHIESTA Ciascuno Stato puo' chiedere all'altro di ottenere…
- Art. 12DI TESTIMONIANZA, O COLLABORAZIONE DELLE INDAGINI, NELLO STATO RICHIEDENTE 1. Nel caso di…
- Art. 13' DEI DETENUTI PER TESTIMONIARE O COLLABORARE NELLE INDAGINI 1. Ciascuno Stato contraente…
- Art. 14' 1. La persona che acconsente ad essere trasferita nello Stato richiedente a norma degli…
- Art. 15DI DOCUMENTI E ATTI 1. Ciascuno Stato deve fornire all'altro Stato, su domanda, copia…
- Art. 16Ciascuno Stato contraente, su richiesta, autentichera' i documenti e gli oggetti da…
- Art. 17, SEQUESTRO E CONFISCA 1. Lo Stato richiesto dovra', nei limiti stabiliti dalla propria…
- Art. 18E SPESE 1. In ogni procedimento derivante da una richiesta di assistenza lo Stato…
- Art. 19Gli Stati contraenti dovranno prontamente consultarsi, a richiesta di ciascuno di essi…
- Art. 20IN VIGORE E DENUNCIA 1. Il presente Trattato entrera' in vigore il primo giorno del mese…
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