DI PROVE NELLO STATO RICHIESTO 1. Ciascuno Stato, su domanda, assumera' prove testimoniali da far valere nei procedimenti penali dell'altro Stato. 2. Ai fini del presente Trattato l'assunzione della prova comprende la produzione di atti, di documenti o di altro materiale. 3. Lo Stato richiesto puo' ammettere, se la propria legge lo consenta, la presenza dell'imputato e dei rappresentanti dello Stato richiedente nonche' la presenza dei loro difensori e di quelli dei testimoni. L'autorita' competente puo', in conformita' con le leggi dello Stato richiesto, consentire alle persone autorizzate a presenziare di porre domande al testimone. 4. La persona richiesta di fornire la prova puo' rifiutarsi di fornirla qualora la legge dello Stato richiesto consenta al teste di rifiutarsi di fornire la prova in circostanze analoghe in procedimenti instaurati nello Stato richiesto. I diritti del testimone previsti dalla legge dello Stato richiedente non possono essere invocati nella esecuzione della richiesta, salva la possibilita' di farli valere nello Stato richiedente. 5. Se la persona citata non compare per rendere testimonianza, o si rifiuta di renderla, o rende testimonianza falsa o reticente, lo Stato richiesto applichera' ad essa le comminatorie e le sanzioni previste dalla propria legge. 6. Alla persona tenuta a fornire prove in base al presente Trattato spettano nello Stato richiesto le indennita' ed i rimborsi di spese previsti dalla legge di tale Stato.

Testo vigente dal 19 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-24;303~trattato-art10 · fonte del testo

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