DELL'ASSISTENZA 1. Ciascuno Stato puo' rifiutare l'assistenza richiesta se:

  • a)il reato in relazione al quale e' stata richiesta e' di natura politica;
  • b)vi sono motivi sostanziali per ritenere che la richiesta di assistenza e' stata fatta per facilitare il perseguimento in giudizio della persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalita' o opinioni politiche, o che per tali ragioni la persona in questione potrebbe ricevere pregiudizio;
  • c)ritiene che la prestazione dell'assistenza comprometterebbe seriamente la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali nazionali;
  • d)la richiesta si riferisce ad un reato per il quale nello Stato richiedente l'imputato e' stato assolto o ha scontato la pena comminata o ha beneficiato di grazia, amnistia o condono;
  • e)la richiesta si riferisce ad un comportamento che non e' considerato reato nello Stato richiesto o che non puo' essere ivi perseguito in analoghe circostanze;
  • f)la prestazione dell'assistenza arrecherebbe o potrebbe arrecare pregiudizio alla incolumita' di una persona. 2. Lo Stato richiesto, prima di rifiutare l'assistenza, valutera' se essa possa essere prestata a determinate condizioni. Lo Stato richiedente deve uniformarsi alle condizioni poste dallo Stato richiesto. 3. Lo Stato richiesto deve prontamente comunicare allo Stato richiedente l'eventuale decisione di non eseguire in tutto o in parte la richiesta di assistenza, indicandone i motivi.

Testo vigente dal 19 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-24;303~trattato-art6 · fonte del testo

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