' 1. La persona che acconsente ad essere trasferita nello Stato richiedente a norma degli articoli 12 o 13 non puo' essere ivi perseguita, detenuta o soggetta ad esecuzione penale per reati o condanne precedenti alla sua partenza dallo Stato richiesto. Ne' ci si potra' avvalere della presenza di tale persona ai fini di procedimenti civili relativi a fatti anteriori alla sua partenza dallo Stato richiesto. 2. L'immunita' prevista nel presente articolo cessera' di avere effetto se la persona che compare in un procedimento - avendo avuto la possibilita' di lasciare il territorio dello Stato richiedente per quindici giorni consecutivi dopo che le era stato notificato che la sua presenza non era piu' richiesta - non ha lasciato detto territorio o, avendolo lasciato, vi ha fatto ritorno. 3. Un testimone che appare di fronte ad una autorita' dello Stato richiedente non puo' essere perseguito penalmente per la sua deposizione sempre che questa sia veritiera. 4. La persona che accetta di essere trasferita ai termini degli articoli 12 e 13 non e' tenuta, qualora non vi consenta, a rendere testimonianza in procedimenti diversi da quelli ai quali la richiesta si riferisce. Sara' parimenti necessario il consenso dello Stato richiesto qualora trattisi di persona trasferita ai sensi dell'art. 13. 5. La persona che non acconsente ad ottemperare alla richiesta di cui al paragrafo 1 non puo' per questo essere assoggettata a sanzioni o sottoposta a misure coercitive, e cio' nonostante quanto in contrario eventualmente indicato nella richiesta.

Testo vigente dal 19 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-24;303~trattato-art14 · fonte del testo

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