Art. 11 (Trattato)
DI PERSONE NELLA PARTE RICHIESTA Ciascuno Stato puo' chiedere all'altro di ottenere dichiarazioni di persone per fini di giustizia penale. Lo Stato richiesto fara' ogni sforzo per ottenere le dichiarazioni di cui sopra.
Testo vigente dal 19 agosto 1993
