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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede provvisoria fra l'Italia ed il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con nota interpretativa, firmati a Roma il 26 luglio 1978
Legge 23 maggio 1980, n. 289
- Aggiornato al
- 3 luglio 1980
- Articoli
- 25
- Versioni storiche
- 25
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di sede provvisoria…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere…
- Art. 3All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nell'anno finanziario…
- Art. iACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL FONDO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO…
- Art. iiArticolo II. (Sede centrale) SEZIONE 3. Il Governo fornira' o fara' in modo che siano…
- Art. iiiArticolo III. (Inviolabilita' della sede centrale) SEZIONE 4. (a) La sede centrale e'…
- Art. ivArticolo IV. (Protezione della sede centrale) SEZIONE 5. (a) Le competenti Autorita'…
- Art. vArticolo V. (Servizi pubblici della sede centrale) SEZIONE 7. (a) Le competenti autorita'…
- Art. viArticolo VI (Beni appartenenti al Fondo) SEZIONE 8. Il Fondo e i suoi beni, ovunque…
- Art. viiArticolo VII. (Indipendenza di azione e personalita' giuridica) SEZIONE 11. (a) Nella sua…
- Art. viiiArticolo VIII. (Comunicazioni e trasporti) SEZIONE 12. (a) Tutte le comunicazioni dirette…
- Art. ixArticolo IX. (Esenzione da tassazione) SEZIONE 15. Per quanto concerne tutte le attivita'…
- Art. xArticolo X. (Agevolazioni finanziarie) SEZIONE 18. (a) Senza essere sottoposto ad alcun…
- Art. xiArticolo XI. (Transito e soggiorno) SEZIONE 19. (a) Il Governo adottera' tutte le misure…
- Art. xiiArticolo XII. (Uffici degli Stati Membri, delle Organizzazioni intergovernative e di…
- Art. xiiiArticolo XIII. (Rappresentanti alle riunioni del Fondo) SEZIONE 23. I rappresentanti…
- Art. xivArticolo XIV. (Esperti incaricati di missioni o in servizio presso organi sussidiari del…
- Art. xvArticolo XV. (Funzionari del Fondo) SEZIONE 32. I funzionari del Fondo godranno nel…
- Art. xviArticolo XVI. (Lasciapassare) SEZIONE 37. Il Governo riconoscera' ed accettera' i…
- Art. xviiArticolo XVII. (Accordi suppletivi) SEZIONE 38. Il Fondo e il Governo potranno stipulare…
- Art. xviiiArticolo XVIII (Interpretazione) SEZIONE 39. (a) Nel caso in cui il Governo sia tenuto ad…
- Art. xixArticolo XIX. (Emendamenti) SEZIONE 40. Su richiesta del Fondo o del Governo, potranno…
- Art. xxArticolo XX. (Soluzione delle controversie) SEZIONE 41. Qualsiasi controversia tra il…
- Art. xxiArticolo XXI. (Disposizioni generali) SEZIONE 42. Senza pregiudizio dei privilegi e delle…
- Art. xxiiArticolo XXII. (Entrata in vigore e cessazione) SEZIONE 45. (a) Il presente Accordo…
