[1]Articolo III. (Inviolabilita' della sede centrale)

[2]SEZIONE 4.

[3](a) La sede centrale e' inviolabile. Nessun agente o funzionario della Repubblica italiana o chiunque altro eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica italiana potra' entrare nella sede centrale per esercitarvi una qualsiasi funzione; se non con il consenso del Presidente e alle condizioni da lui approvate. Il consenso del Presidente per l'ingresso nella sede sara' presunto nel caso di incendio od altri casi di emergenza che richiedano azione immediata. Tuttavia, se richiesta dal Presidente, ogni persona il cui ingresso e' avvenuto a seguito di consenso presunto dovra' lasciare immediatamente la sede centrale. La notifica e l'esecuzione di atti giudiziari, compreso il sequestro di beni privati, non potra' aver luogo nella sede centrale, se non con il consenso del Presidente e alle condizioni da lui approvate; (b) la sede centrale del Fondo sara' sottoposta al controllo e all'autorita' del Fondo che avra' il potere di emanare le disposizioni applicabili all'interno della sede centrale per il pieno e indipendente adempimento delle sue funzioni; (c) fatte salve le disposizioni dell'articolo XI, il Fondo non permettera' che la sede centrale sia usata come rifugio da persone che tentino di sottrarsi all'arresto ordinato in base alle leggi della Repubblica italiana, che siano ricercate dal Governo per essere estradate in altro Paese, o che tentino di sottrarsi alla notifica o all'esecuzione di un atto giudiziario; (d) la sede centrale non dovra' essere utilizzata in alcun modo che non sia compatibile con le sue funzioni.

Testo vigente dal 3 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;289~accordo-artiii · fonte del testo

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