[1]Articolo V. (Servizi pubblici della sede centrale)

[2]SEZIONE 7.

[3](a) Le competenti autorita' italiane si varranno, su richiesta del Presidente, delle facolta' in loro potere per assicurare, per quanto possibile, alla sede centrale la fornitura dei servizi pubblici necessari, ivi compresi l'energia elettrica, l'acqua, le fognature, il gas, le poste, i telefoni, i telegrafi, i trasporti locali, lo scolo delle acque, la raccolta delle immondizie e i servizi antincendio. Tali servizi pubblici saranno forniti a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle amministrazioni statali italiane. In caso di interruzione o minaccia di interruzione dei predetti servizi, le autorita' italiane competenti prenderanno in considerazione le necessita' del Fondo alla stessa stregua di quelle delle maggiori amministrazioni statali e adotteranno di conseguenza le misure atte ad evitare che sia recato pregiudizio al funzionamento del Fondo; (b) il Presidente prendera', su richiesta, le opportune misure affinche' rappresentanti, debitamente autorizzati, dei servizi pubblici interessati possano ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione, ricostruire e spostare i servizi di utilita' pubblica, le canalizzazioni, gli scoli e le fognature all'interno della sede centrale, in modo da non disturbare eccessivamente lo svolgimento delle funzioni del Fondo; (c) quando il gas, l'elettricita' e l'acqua siano forniti dalle Autorita' italiane competenti o da enti sotto il controllo di queste, il Fondo usufruira' di tariffe speciali, non superiori a quelle generalmente concesse alle Amministrazioni statali italiane.

Testo vigente dal 3 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;289~accordo-artv · fonte del testo

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