[1]Articolo VIII. (Comunicazioni e trasporti)

[2]SEZIONE 12.

[3](a) Tutte le comunicazioni dirette al Fondo o a qualunque dei suoi funzionari presso la sede centrale e tutte le comunicazioni ufficiali esterne trasmesse dal Fondo con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione o di ingerenza. La presente sottosezione si estende anche, fra l'altro, alle pubblicazioni, dati elaborati da computers, fotografie, cinematografie, pellicole e registrazioni sonore; (b) il Fondo avra' diritto di usare cifrari e di spedire e ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo di corrieri o di valigie sigillate, che godranno degli stessi privilegi ed immunita' dei corrieri diplomatici e delle valigie diplomatiche; (c) nessuna disposizione della presente sezione potra' essere interpretata nel senso di precludere l'adozione di misure di sicurezza da convenirsi tra il Fondo e il Governo.

[4]SEZIONE 13.

[5](a) il Fondo godra', per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal Governo a qualsiasi altro Governo, comprese le missioni diplomatiche accreditate presso il Governo della Repubblica italiana, per quanto concerne le precedenze e le tariffe postali telegrafiche, radio-telegrafiche, di telefoto, telefoniche e di altre comunicazioni ed anche in materia di tariffe di stampa per informazioni alla stampa e alla radio; (b) il Fondo puo' installare presso la sede centrale circuiti di telecomunicazione da punto a punto e impianti radio rice-trasmittenti ad onde corte.

[6]SEZIONE 14.

[7]Il Fondo avra' diritto, nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, di servirsi delle ferrovie dello Stato e di altri trasporti pubblici a tariffe non superiori a quelle generalmente accordate alle amministrazioni statali italiane per il trasporto di persone o merci.

Testo vigente dal 3 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;289~accordo-artviii · fonte del testo

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