[1]Articolo XI. (Transito e soggiorno)

[2]SEZIONE 19.

[3](a) Il Governo adottera' tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica italiana delle persone qui appresso elencate indipendentemente dalla loro nazionalita' e non porra' alcun ostacolo al loro transito per o dalla sede centrale, accordando loro, se necessario, la sua protezione durante il tragitto: (i) i funzionari del Fondo, le loro famiglie e altri membri del nucleo familiare ai quali si applica la sezione 33 (a), (b) e (c), essendo inteso che agli altri membri del nucleo familiare non compresi nella predetta disposizione verranno accordate ragionevoli facilitazioni in conformita' con le procedure consuetudinarie; (ii) i rappresentanti di Stati Membri e non Membri, in visita alla sede centrale per affari ufficiali e i membri delle loro famiglie; (iii) esperti che compiano missioni ufficiali per conto del Fondo o che appartengano ad organi sussidiari del Fondo e i loro coniugi; (iv) funzionari delle Nazioni Unite, delle loro istituzioni specializzate e dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e funzionari di altre organizzazioni intergovernative, di istituzioni internazionali e di organizzazioni non governative, in visita alla sede centrale per affari ufficiali; (v) rappresentanti della stampa o di altri mezzi di informazione accreditati dal Fondo dopo aver consultato il Governo; (vi) altre persone invitate alla sede centrale del Fondo per affari ufficiali. Il Presidente comunichera' al Governo i nomi di tali persone, nella misura del possibile, preventivamente; (b) la presente sezione non e' applicabile in caso di interruzione generale dei trasporti, nel qual caso vige il disposto della sezione 7 (a) e non potra' neppure intralciare l'applicazione generale delle leggi sull'esercizio dei mezzi di trasporto; (c) qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate alla lettera (a) sara' accordato gratuitamente e il piu' rapidamente possibile; (d) nessuna attivita' svolta per conto del Fondo nella loro qualita' ufficiale dalle persone indicate alla lettera (a) potra' costituire motivo per impedire il loro ingresso nella Repubblica italiana o per esigere che esse lascino il suo territorio; (e) nessuna delle persone indicate alla lettera (a) potra' essere invitata a lasciare il territorio della Repubblica italiana, se non in caso di abuso del diritto di soggiorno nell'esercizio di attivita' non connesse alle sue funzioni ufficiali: (i) se il Governo ritiene che tale abuso sia avvenuto prima che sia stata iniziata qualsiasi azione per invitare una persona a lasciare il territorio della Repubblica italiana, esso consultera' il Presidente e se la persona e' un rappresentante di uno Stato Membro o di uno Stato non Membro, esso consultera' anche o predisporra' la consultazione del Governo dello Stato Membro o dello Stato non Membro in questione; (ii) se l'azione di espulsione viene promossa nei confronti di una delle persone indicate alla lettera (a), il Presidente avra' diritto di comparire o di essere rappresentato in tale azione in nome e per conto della persona contro la quale e' stata promossa l'azione; (iii) le persone che godono dei privilegi e delle immunita' diplomatiche ai sensi delle sezioni 22 (b) o 33 (c) non potranno essere invitate a lasciare il territorio della Repubblica italiana se non con la procedura in uso per i membri di rango equivalente delle rappresentanze diplomatiche accreditate presso al Governo della Repubblica italiana; (f) La presente sezione non esonera dall'obbligo di produrre, su richiesta, le prove atte a stabilire che le persone che reclamano i diritti accordati da questa sezione rientrino nelle categorie indicate alla lettera (a) e non esonera nemmeno dalla giusta applicazione della quarantena e dei regolamenti sanitari.

[4]SEZIONE 20.

[5]Il Presidente e le competenti Autorita' italiane, su richiesta dell'uno o delle altre, si consulteranno sulle misure da adottare per facilitare l'ingresso nel territorio della Repubblica italiana e l'uso dei mezzi di trasporto disponibili, alle persone provenienti dall'estero che desiderino visitare la sede centrale che non godano dei privilegi accordati dalla sezione 19.

Testo vigente dal 3 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;289~accordo-artxi · fonte del testo

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