[1]Articolo XXI. (Disposizioni generali)

[2]SEZIONE 42.

[3]Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunita' conferiti dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi e immunita' hanno l'obbligo di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio della Repubblica italiana. Tali persone hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni di questo Stato.

[4]SEZIONE 43.

[5](a) Il Presidente prendera' tutte le misure atte ad impedire ogni abuso dei privilegi e delle immunita' concessi dal presente Accordo, ed all'uopo stabilira' le norme e i regolamenti eventualmente necessari ed utili nei riguardi dei funzionari del Fondo e di tutte le altre persone interessate; (b) ove il Governo ritenga che vi sia stato abuso di un privilegio o di un'immunita' concessa dal presente Accordo, il Presidente si consultera', su richiesta, con le Autorita' italiane competenti, allo scopo di stabilire se vi sia stato o meno abuso. Se tali consultazioni non portassero a un risultato soddisfacente per il Presidente e per il Governo, la questione sara' regolata in base alla procedura prevista dall'Articolo XX.

[6]SEZIONE 44. Il Fondo prevedera' opportune disposizioni per istituire sistemi di soluzione di: (i) controversie di diritto privato, derivanti da contratti o altre transazioni in cui il Fondo sia parte in causa; (ii) controversie che coinvolgano un funzionario del Fondo che, in ragione della propria posizione ufficiale, goda dell'immunita', se tale immunita' non e' stata tolta.

Testo vigente dal 3 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;289~accordo-artxxi · fonte del testo

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